28/06/2017

D.L. 50/2017 - Split Payment a perimetro allargato


Brevi cenni sulle principali misure introdotte dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 (cosiddetto DEF) convertito con modificazioni nella legge n. 96 del 21 giugno 2017 che ha trovato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso venerdì 23 giugno, entrando definitivamente in vigore.

Il DL 50/2017 nasce su pressione della UE di apportare correzioni all'andamento della finanza pubblica nazionale, tale premessa ha una sola conseguenza: tutte le misure introdotte comportano maggior gettito per l'Erario ed impattano, di conseguenza, sulla liquidità dei contribuenti, in misure che possono variare a seconda delle situazioni.

Estensione dello Split Payment

Per evitare le momentanee amnesie che colpivano alcuni fornitori della Pubblica Amministrazione, già dal 2015 è stato introdotto il cosiddetto split payment. In pratica accadeva che lo Stato pagava beni e servizi soggetti ad IVA ma non tutta l'IVA veniva poi riversata all'Erario da coloro che l'avevano incassata. Dal 1 gennaio 2015 le fatture alla P.A. sono soggette alla scissione dei pagamenti, ovvero, pur esponendo l'IVA vengono pagate per il solo imponibile, mentre l'IVA invece che pagata al fornitore viene versata direttamente all'Erario da parte delle amministrazioni pubbliche (scuole, ministeri, ecc..).

Dal momento che alla P.A. (dal 31 marzo 2015) è obbligatorio fatturare per mezzo della fattura elettronica, abbiamo associato la fattura elettronica allo split payment, con una eccezione: le fatture che espongono la ritenuta d'acconto, ovvero quelle dei professionisti. Essendo questi soggetti già incisi dal prelievo della ritenuta d'acconto Irpef li si era tenuti fuori dall'applicazione dello split payment (o scissione dei pagamenti).

La misura ha funzionato così bene, consentendo all'Erario di recuperare qualche miliardo di maggiori entrate connesse all'IVA, che dal 01 luglio 2017 il perimetro di applicazione dello split payment comprenderà:

-        le società controllate dallo Stato (per citarne alcune: RAI, ANAS, Poste, Enel, Eni, Finmeccanica …)

-        le società controllate di diritto da enti pubblici territoriali (Comuni, Regioni, ecc..) per esempio le municipalizzate

-        le società controllate di diritto dai primi due soggetti

-        le società quotate in borsa inserite nell'indice FTSE MIB

Inoltre l'applicazione della ritenuta d'acconto non esenta più dall'applicazione dello split payment, che dal 01 luglio 2017 riguarderà anche i professionisti.

Quindi fra pochi giorni si allarga, e non di poco, la possibilità di dover fatturare indicando la dicitura:

“Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”

Chiarito quanto sopra il primo problema che ci si dovrà porre è l'individuazione delle società alle quali fatturare con IVA esposta ma a cui applicare la norma in questione.

Non dovrebbe essere difficile verificare se una società sia o meno quotata in borsa nel listino FTSE MIB, basterà interrogare un motore di ricerca o per esempio un sito finanziario come questo: http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/quotazioni.php?QUOTE=SPMib.

Anche per le società controllate dallo Stato è disponibile un elenco sul sito del MEF http://www.mef.gov.it/ministero/struttura/societa-partecipate.html

Sarà forse più difficile individuare le società controllate dalle società controllate dallo Stato o dagli Enti Pubblici Territoriali (perdonate il gioco di parole) ma per fortuna il DEF viene in nostro soccorso prevedendo che il fornitore (colui che dovrà emettere fattura) può richiedere al proprio cliente un documento attestante la riconducibilità dello stesso ai soggetti cui si applica la presente disposizione. È chi è interpellato è obbligato a rispondere, consentendo così al fornitore di non incorrere in errore.

In altre parole, nel dubbio chiediamo, e il cliente dovrà risponderci.





 

Studio  dott. Simonini   ragioniere - dottore in economia - tributarista certificato UNI 11511:2013

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