23/12/2015

Ultimi chiarimenti sul nuovo reverse charge nel settore edile – casi concreti risolti

Con la circolare 37/E del 22 dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate torna per la seconda volta – dopo la prima circolare 14/ del 27 marzo 2015 - sulla nuova inversione contabile, introdotta dalla legge di stabilità del 2014 ed entrata in vigore il primo gennaio 2015, prevista dall’Art. 17, sesto comma, lettera A-ter, del D.P.R. 633/1972: prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici.

Con quest’ultima circolare, rispondendo a casi concreti emersi negli incontri con le associazioni di categoria, vengono fornite ulteriori importanti precisazioni.

è utile confermare che, fino alla data di pubblicazione della circolare, eventuali comportamenti difformi dai principi enunciati non potranno essere sanzionati, mentre dal 23 dicembre i contribuenti non potranno ignorare i chiarimenti forniti.

Per rendere più agevole la lettura cercherò di sintetizzare in uno schema i casi affrontati, indicando semplicemente se vanno o meno fatturati con inversione contabile (IVA non esposta, da applicare a cura del cliente/committente).

Ricordo che la fatturazione senza IVA esposta – con reverse charge/inversione contabile – si ha nei casi previsti ed esclusivamente quando il committente/cliente è un soggetto economico dotato di partita IVA, mai potrà esserci inversione contabile nei confronti dei consumatori finali: clienti privati o condomini.

 

 

Nuova casistica affrontata nella circolare 37/E del 22/12/2015











operazione


inversione contabile


note








Manutenzione straordinaria

 

 

 

 

 








Frazionamento e accorpamento unità immobiliari con installazione di impianti

 

 

 

No

 

No = IVA ordinaria








Demolizione con ricostruzione dell'edificio (unico contratto d'appalto)

 

 

 

No

 

 








Fornitura con posa in opera (prevalenza del bene= cessione con posa in opera)

 

 

 

No

 

nota 1) in fondo pagina








Posa in opera senza fornitura dei beni (prestazione di servizio)

 

 

 

 

 








Parcheggi interrati o sul lastrico solare dell'edificio

 

 

 

 

i parcheggi sono parte dell'edificio








Parcheggi piano strada, piazzali

 

 

 

No

 

non sono parte di un edificio








Attività di derattizzazione, spurgo fosse biologiche  e rimozione neve

 

 

 

No

 

non rientrano nella nozione di "prestazioni di servizi di pulizia" che sono invece soggetti ad inversione contabile








Installazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio





anche se alcune parti sono posizionate esternamente all'edificio ma sono parte di un unico impianto

esempi:







impianto di videosorveglianza perimetrale






impianto citofonico






impianto di climatizzazione (con motore esterno)






impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne

 

 

 

 

 








Attività di manutenzione e riparazione di impianti

 

 

 

 

 








installazioni di impianti fotovoltaici “integrati” o "semi-integrati"

 

 

 

 

compresa manutenzione ordinaria e straordinaria








Impianto fotovoltaico posto sul lastrico solare di un edificio, accatastato in categoria D/1, ovvero D/10

 

 

 

No

 

se accatastati autonomamente non sono impianti al servizi di edificio








Installazione e manutenzione degli impianti antincendio





compreso manutenzione e riparazione delle porte REI e uscite di sicurezza

manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere (parti integranti di un sistema di protezione  attiva)





 

solo se parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione in discorso si inserisca nel quadro della manutenzione dell’intero impianto

impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio






impianti di estinzione o controllo dell’incendio






impianti di controllo del fumo e del calore

 

 

 

 

 








estintori che non fanno parte di un impianto complesso

 

 

 

No

 

estintori carrellati ed estintori portatili sono considerati apparecchi mobili








Sostituzione delle componenti di un impianto relativo a edificio





si applica reverse anche nel caso di manutenzione, riparazione, ammodernamento, mantenimento in funzione

installazione nuovo impianto relativo a edificio






mera fornitura di beni

 

 

 

No

 

 








impianti funzionali allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio




No



esempio







installazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale, come nel caso di magazzini frigoriferi finalizzati alla conservazione




No










prestazioni di installazione e/o allestimento rese, in via autonoma da soggetti terzi

 

 

 

 

 








fornitura con installazione di beni significativi




No


la disciplina dei "beni significativi" si applica solo ai privati,

 

 

 

 

 

 

le prestazioni rese da terzi all'appaltatore vanno invece ad inversione








diritto di chiamata (per verifica o riparazione impianto)













canoni di abbonamento periodici per la manutenzione (degli impianti al servizio di edifici)

 

 

 

 

 








servizio di allacciamento gas, luce, acqua




No










servizio di attivazione  gas, luce, acqua

 

 

 

No

 

 








servizi svolti in aeroporti, porti, stazioni di confine




No


operazioni già non imponibili art. 9

comprese operazioni su impianti e pulizia su edifici siti in porti e aeroporti e scali di confine

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:

1)     Viene chiesto all’Agenzia di chiarire (finalmente) quando una prestazione è da considerarsi “cessione con posa in opera” e quando invece “prestazione di servizi”.

Richiamando anche i principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia ritiene sia necessario verificare se “i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero se gli stessi siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente”. Il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è senz’altro un dato di cui tener conto, ma non l’unico: quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera, e quindi escluso da inversione contabile.



Indietro

 

Studio  dott. Simonini   ragioniere - dottore in economia - tributarista certificato UNI 11511:2013

Via  Caduti in Russia,  13  - 20086 -  Motta Visconti (MI)  P. IVA 04318200963

Professione disciplinata dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013

Associato ANCIT Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani


 

  Site Map