28/03/2015

Circolare 14/E del 27 marzo 2015
chiarimenti sul nuovo reverse charghe in edilizia

La circolare non è breve. Ho cercato di fare una sintesi dei concetti fondamentali che devono essere conosciuti ed applicati d’ora in avanti.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 14/E del 27 marzo 2015, ha fornito le prime indicazioni in merito all’ampliamento del regime IVA dell’inversione contabile alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici.

Prima di una più dettagliata disamina diciamo subito che nella circolare la definizione di “installazione di impianti” è stata estesa a “manutenzione e riparazione di impianti” confermando l’abitudine dell’Agenzia a “legiferare” oltre che ad interpretare per mezzo delle proprie circolari.

Alcuni avevano pertanto indovinato quello che sarebbe stato l’orientamento dell’Agenzia, mentre altri, tra cui il sottoscritto, pur immaginando molto probabile l’estensione interpretativa si sono limitati, nell’attesa della circolare, al dettato letterale normativo.

D’altro canto, come di consueto, la circolare conclude richiamando la “clausola di salvaguardia” in base alla quale, in presenza di profili di incertezza e in assenza di chiarimenti, sono fatti salvi eventuali comportamenti difformi adottati anteriormente all’emanazione della circolare.

In altre parole la mancata applicazione del reverse charge, o la sua errata applicazione, non comportano sanzioni fino al 27 marzo, mentre dalla data odierna occorre applicare la nuova disciplina così come descritta nella circolare, e di cui cerchiamo di dare una sintesi.

Dal 1 gennaio 2015 in aggiunta alla ormai consolidata disciplina prevista dall’Art. 17, sesto comma, lettera A, del DPR 633/1972 che prevede l’applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, è stato introdotta la lettera a-ter che amplia l’applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici.

In sintesi le condizioni per l’applicazione del vecchio e nuovo regime:

1)      Art. 17, sesto comma, lettera A, del DPR 633/1972 (vecchio ma ancora in essere)

- prestazioni di servizi rese nel settore edile

- necessario il subappalto o prestazione d’opera

- entrambi i soggetti devono svolgere attività classificate (o classificabili) nel settore F dell’Ateco, ovvero costruzioni, in pratica con codice attività che inizi con 41, 42 o 43.

2)      Art. 17, sesto comma, lettera A-ter, del DPR 633/1972 (nuovo)

-          si applica a qualsiasi tipologia contrattuale (non è più limitato al subappalto o a prestazione d’opera)

-          indipendentemente dal codice attività dei soggetti coinvolti, con esclusione naturalmente dei consumatori finali e dei condomini, come per il precedente regime, in quanto soggetti non tenuti agli obblighi IVA, e quindi impossibilitati a riversare l’IVA all’erario.

N.B. non sono soggetti ad applicare il regime dell’inversione contabile nelle fatture emesse i soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi, i quali emettono fatture in “franchigia da IVA”, mentre gli stessi soggetti minimi, qualora acquistino beni o servizi in regime di reverse charge, saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.

Ulteriori precisazioni fornite dalla circolare:

le prestazioni cui si applica il nuovo regime del reverse charge devono essere riferite ad “edifici”, l’Agenzia fornisce la seguente definizione di edifici:

sono tali le costruzioni e i fabbricati, sia ad uso abitativo che strumentali, compresi quelli di nuova costruzione, nonché le parti di essi (ad esempio singolo locale di un edificio). Sono compresi gli edifici in corso di costruzione.

Non sono ricompresi:

-          terreni, parti del suolo

-          parcheggi

-          piscine

-          giardini, etc.

Salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio come ad esempio piscine collocate su terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.

Il reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo.

 

Vediamo ora nel dettaglio a quali prestazioni si applica la nuova previsione di inversione contabile prevista dall’Art. 17, sesto comma, lettera A-ter, del DPR 633/1972:

SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI

Relativamente ai servizi di pulizia l’unica condizione richiesta è che siano relativi ad edifici, quindi anche i servizi di pulizia resi da una impresa nei confronti di società o di uno studio di professionisti. La circolare fa sempre riferimento alle definizioni presenti nella classificazione ATECO, ed individua per la pulizia i codici 81.21.00 pulizia generale (non specializzata) di edifici; e 81.21.02 altre attività di pulizia (pulizia dall’esterno, pulizia di vetrate, camini, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi).

Devono intendersi escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI

Per dettagliare le prestazioni in questione l’Agenzia fa esplicito riferimento alle definizioni elencate nelle voci della tabella ATECO 2007:

Demolizione

43.11.00 Demolizione

Installazione di impianti relativi ad edifici

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).

 Completamento di edifici

43.31.00 Intonacatura e stuccatura;

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;

43.32.02 Posa in opera di infissi, controsoffitti, pareti mobili e simili.

N.B. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”.

Dalla citata elencazione emerge che le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese fra i servizi di completamento e, conseguentemente, assoggettate al meccanismo del reverse charge.

La circolare ritiene, invece, che debbano essere escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella preparatoria alla costruzione.

Infine in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.

In un passaggio finale la circolare individua una casistica cui non si applicherà l’inversione contabile:

“Tuttavia, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento all’ipotesi di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) – avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In una logica di semplificazione, si ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge.

Così, ad esempio, in presenza di un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli interventi, ma si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.”

Ulteriori precisazioni:

Con riferimento, invece, al caso di attività di costruzione di un edificio continua ad applicarsi il meccanismo del reverse charge solo in presenza di prestazioni dipendenti da subappalto, rese nei confronti di un appaltatore, ai sensi del disposto della lettera a) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.



 

Studio  dott. Simonini   ragioniere - dottore in economia - tributarista certificato UNI 11511:2013

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Professione disciplinata dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013

Associato ANCIT Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani


 

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