16/02/2015

Nuovi casi in cui si applica il "reverse charge"

Il reverse charge, o in italiano inversione contabile, prevede l’applicazione dell’IVA da parte del cliente, e la non esposizione dell’IVA in fattura da parte del prestatore.

 Dal 1 gennaio 2015 è stato introdotto l'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), Dpr n. 633/72 , esso stabilisce che il reverse charge si applica anche «alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici».

 La norma estende il reverse charge ad alcune tipologie di servizi relativi a edifici. Si nota innanzitutto che non è prevista alcuna limitazione ai rapporti di subappalto, quindi l’inversione contabile si applica sempre, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Altro punto fermo è rappresentato dal fatto che vi rientrano “solo” (determinate) prestazioni di servizi, e quindi non le cessioni di beni, anche con posa in opera. La norma fornisce un elenco di prestazioni che, in alcuni casi, non sono facilmente identificabili. Tutte le prestazioni devono però essere relative ad edifici.

 Il reverse charge si applica:

-          prestazioni di pulizia di edifici, sia di interni che di esterni

-          installazione di impianti  elettrici, idraulici (gas, acqua e fognatura), condizionamento, antifurto, antincendio, anche previa rimozione di impianti già esistenti

-          demolizione di edifici, o parti di essi, che consistono, di fatto, nella rimozione o smantellamento di strutture preesistenti

-          lavori di completamento, nei quali rientrano le attività che contribuiscono alla finitura di una costruzione (posa in opera di vetrate, intonacatura, tinteggiatura, lavori di rivestimento di muri e pavimenti o di rivestimento con altri materiali come parquet, moquette, carta da parati, levigatura di pavimenti, carpenteria per finitura e di isolamento acustico). Dovrebbe rientrare la pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione.

 Il reverse charge non si applica

-          prestazioni verso privati

-          prestazioni verso condomìni (non soggetti passivi)

-          prestazioni rese da professionisti (consulenze)

-          cessione con posa in opera: da qui la necessità di distinguerla da prestazioni di appalto o di mera posa in opera. In base agli orientamenti della Corte di Giustizia Ue, il primo requisito da verificare perché si abbia cessione con posa in opera è la prevalenza (economica) del “dare” rispetto al “fare”. Conta però anche la volontà delle parti. In caso di dubbi, andrebbero considerati anche altri aspetti quali quelli correlati alle garanzie offerte e alle responsabilità del cedente/prestatore. Ad esempio, si ha vendita con posa in opera quando si provvede alla mera sostituzione di una caldaia.

 

L'applicazione del reverse charge è incerta e per il momento sconsigliata (salvo diversa futura interpretazione)

-          installazione di impianti di illuminazione stradale perché non relativi ad «edifici»

-          manutenzioni, in quanto non espressamente richiamate

-          prestazioni che rientrano tra quelle di completamento di edifici, in fase di realizzazione o meno di questi ultimi

-          prestazioni di pulizia di strade, piazzali, piscine, cisterne in quanto non relative a «edifici»;

-          i servizi di raccolta di rifiuti da demolizione e di disinfezione e disinfestazione di edifici, in quanto non rientranti nel concetto di «pulizia»;

installazione nei cantieri di edifici, prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea




 

Studio  dott. Simonini   ragioniere - dottore in economia - tributarista certificato UNI 11511:2013

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Professione disciplinata dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013

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