04/10/2014  Certificazioni delle ritenute: dal 2015 invio telematico entro il 7 marzo

 

Rilevanti novità in arrivo dal prossimo anno per le certificazioni che i sostituti d’imposta rilasciano ai percettori di reddito, siano essi dipendenti, lavoratori autonomi o imprese.

La più importante, soprattutto per chi ha l’obbligo di consegnare le certificazioni è che, oltre alla consegna cartacea, utile ai percettori per documentare le ritenute subite, debutterà l’invio telematico delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate con una tempistica molto stretta: il 7 marzo 2015 (che cadendo di sabato per l’anno prossimo slitterà al 9 marzo).

La ragione di questo nuovo adempimento è sicuramente attribuibile all’operazione “dichiarazione precompilata” che l’Agenzia delle Entrate inizierà proprio dall’anno prossimo: per poter predisporre i modelli 730 precompilati per dipendenti e pensionati, l’Agenzia necessita dei dati reddituali forniti da coloro che pagano stipendi e pensioni.

L’aver incluso in questo obbligo anche soggetti titolari di partita IVA, che non sono ammessi alla dichiarazione 730, non trova molte spiegazioni, se non forse nell’evitare la confusione che deriverebbe dal predisporre due categorie di soggetti, tenuti e non a questo adempimento.

Il modello di certificazione sarà unico, tanto per i dipendenti che per i lavoratori autonomi, si chiamerà Cu “Certificazione unica” e sarà formato da 5 pagine.

La prima conterrà i dati anagrafici di sostituto, sostituito e familiari a carico (per dipendenti e pensionati), le successive tre sono per i dati fiscali e previdenziali di dipendenti e pensionati, la quinta per i lavoratori autonomi e per i redditi diversi (ritenute dei condomini e delle banche alle imprese, agenti di commercio, ecc.).

Non saranno ammesse certificazioni in formato diverso, quindi addio alle certificazioni di lavoro autonomo in formato libero.

Mentre prima la mancata o tardiva consegna della certificazione al percettore entro il 28 febbraio non era sanzionata, dal prossimo anno per trasmissioni tardive, errate o omesse si applicherà una sanzione di 100 euro per ogni certificazione non correttamente e tempestivamente inviata.

Prima considerazione: sono abituato a ricevere decine e decine di certificazioni da parte di professionisti e da imprese che lavorano con i condomini, se prima erano di una pagina soltanto mi auguro che si possano stampare solo la prima e l’ultima, tralasciando le tre pagine destinate ai redditi di dipendenti e pensionati, così da raddoppiare soltanto l’ingombro di carta ma non quintuplicarlo.

Ci sono però effetti positivi.

Ogni anno lavoratori autonomi e imprese devono rincorrere i loro clienti per farsi rilasciare le certificazioni delle ritenute in tempo utile per le dichiarazioni dei redditi, alcuni le ricevono a maggio, altri a giugno, altri ancora a luglio poco prima del termine per l’invio dei modelli 770, come se il termine del 28 febbraio fosse opzionale e le certificazioni debbano essere predisposte con la tempistica del 770.

A causa del modo di lavorare di alcuni, a ridosso delle scadenze e secondo i propri comodi, diversi si trovano in situazioni a dir poco spiacevoli, rischiando errori e sanzioni, a volte dovendo rifare o integrare dichiarazioni già presentate; i modelli 730 per esempio hanno una tempistica anticipata rispetto al modello unico, per permettere ai datori di lavoro di corrispondere l’eventuale rimborso nel mese di luglio.

Questa problematica potrebbe forse risolversi in conseguenza del nuovo adempimento, e della tempistica richiesta.

Problemi

Il corretto e soprattutto tempestivo adempimento di questo nuovo obbligo pone alcune considerazioni:

nessuna preoccupazione per coloro di cui curo la contabilità, la modalità di raccolta ed elaborazione della documentazione già in essere consente di adempiere nei termini indicati al nuovo obbligo, infatti negli anni scorsi avete ricevuto agli inizi di febbraio le certificazioni da firmare e spedire, quindi le tempistiche utilizzate sono più che sufficienti;

per gli amministratori di condominio individuo due casistiche:

amministratori professionali che utilizzano software specifici, questi dovranno soltanto richiedere l’aggiornamento dei programmi in modo da poter stampare le Certificazioni uniche nel nuovo formato e, soprattutto, predisporre i tracciati files che saranno richiesti per la trasmissione telematica;

amministratori di piccoli condomini, spesso gli stessi comproprietari, che utilizzano fogli di calcolo come excel, e che certificavano in forma libera le ritenute: per costoro sarà necessario chiedere l’assistenza di un professionista sia per la stampa che per la trasmissione delle certificazioni.

In entrambi i casi sarà necessario aggiornare con tempestività la contabilità di cassa, in maniera da poter rispettare le nuove scadenze.

Ah, dimenticavo, naturalmente questa è presentata come una semplificazione …

Come accade ormai da decenni la Pubblica Amministrazione conserverà solo files elettronici e noi scatoloni di carte.

Aumenta sempre la mole di dati che ci vengono richiesti, nei diversi e svariati formati prestabiliti, e con modalità e tempistiche che tengono conto non delle scadenze già imposte ma delle necessita della P.A.

Da notare infine che ben poche saranno le dichiarazioni precompilate che non necessiteranno di aggiustamenti e integrazioni, essendo ancora lontano il giorno in cui, per fare un esempio, le spese mediche potranno essere inserite nella dichiarazione precompilata direttamente dall’Amministrazione; per far ciò sarà necessario infatti che farmacie e strutture sanitarie trasmettano on-line le nostre spese mediche, a quel punto potremmo forse parlare di semplificazione, quando non saremmo più tenuti a conservare scontrini che si deteriorano nel tempo.



Indietro


 

Studio  dott. Simonini   consulente tributario - ragioniere - dottore in economia

Via  Caduti in Russia,  13  - 20086 -  Motta Visconti (MI)  P. IVA 04318200963

Professione disciplinata dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013

Associato ANCIT Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani

  Site Map