31/12/2010

Nuova autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
.

Al fine di contrastare le frodi in ambito di IVA comunitaria, è stato istituito un nuovo obbligo a cui occorre prestare attenzione.

è stata prevista la necessità, per i titolari di partita IVA che intendono vendere e/o acquistare beni in ambito comunitario, di manifestare detta volontà nella dichiarazione di inizio attività (richiesta di attribuzione di partita IVA) e, per coloro che sono già in possesso di partita IVA, l’obbligo di manifestare la volontà di cedere o acquistare beni nell’ambito degli altri 26 Stati della UE, presentando istanza in carta libera ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Nulla devono fare i contribuenti che hanno già posto in essere operazioni intra-comunitarie negli anni 2009 e 2010 ed hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi, ovvero presentazione dei modelli Intrastat e dichiarazioni IVA.

Nessun obbligo neppure per coloro che prestano servizi, o per coloro che volessero acquistare servizi in ambito comunitario, la norma si riferisce solo allo scambio di merci.

Riassumendo:

·         coloro che hanno presentato almeno un elenco Intra di acquisto o cessione di beni o di servizi, nel biennio 2009-2010, e coloro che avendo iniziato l’attività dopo il 31/05/2010 hanno manifestato la volontà di porre in essere operazioni intra-comunitarie, sono automaticamente inseriti nel sistema Vies (anagrafe delle partite Iva comunitarie) e sono autorizzati a cedere e acquistare beni nel territorio della Comunità Europea;

·         coloro che sono in possesso di partita IVA ma non hanno effettuato scambi comunitari nell’ultimo biennio (e quindi non hanno presentato almeno un modello Intrastat) e coloro che avendo iniziato l’attività dopo il 31/05/2010 non hanno espresso, nella nuova modulistica, l’intenzione di effettuare operazioni intra-comunitarie,  se vorranno mantenere la possibilità di vendere o acquistare beni nel territorio degli altri paesi membri della UE dovranno presentare domanda in carta libera ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Il divieto di effettuare operazioni intra-comunitarie per coloro che non sono iscritti nel sistema Vies scatta dal 28 febbraio 2011, quindi coloro che sarebbero esclusi perché non hanno effettuato scambi nel 2009 e 2010 hanno tempo fino al 29/01/2011 per presentare istanza di adesione; l’iscrizione infatti è automatica decorsi 30 giorni (per effetto del silenzio-assenso) salvo esplicito e motivato diniego dell’amministrazione finanziaria.

Per l’istanza in carta libera si può utilizzare il seguente fac-simile:



 

Spett.le  Agenzia delle Entrate
Ufficio di_________

                               
        Il sottoscritto                                     , nato a                    , il …/…/…,   residente 
a                                    (...), in via                                   n°…, avente C.F.:                                   , nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della impresa individuale/società "………………" con sede in ……… (…) via ………, C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di     , P.IVA:      ,

Dichiara


di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, per i seguenti presunti importi:
- € ……………..,.. (acquisto di beni)
- € ……………..,.. (cessione di beni)


La presente manifestazione di volontà è effettuata sulla base degli obblighi previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010.
A tal fine si segnala che la dichiarazione di inizio attività è stata presentata anteriormente/posteriormente alla data del 31 maggio 2010.


(luogo e data)


Società/Impresa individuale
(Legale rappresentante/Titolare)

 


 


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