Sintesi valida per i casi
più semplici (panettone, spumante).
            
Deducibilità del costo dalle imposte sui redditi:
sempre ammessa per beni di valore unitario non superiore a 50,00 euro;
per beni di valore superiore, l'importo complessivo è
deducibile fino al 1,3% dell'ammontare dei ricavi e, per i professionisti, fino al 1% dei compensi.
            
Detraibilità dell'IVA:
per beni di valore unitario fino a 25,82 euro l'IVA è
detraibile;
per beni di valore unitario superiore a 25,82 euro l'IVA non
è detraibile.
            
N.B. per i cesti natalizi il valore è dato dal costo
dell'intera confezione e non dal valore dei singoli beni che la
compongono.
            
            
            
Esposizione
analitica e casi particolari.
            
            Gli omaggi sono rappresentati da tutte le varie forme di erogazione 
liberale effettuate dall'azienda a favore di personale dipendente, 
lavoratori autonomi, clienti o altro, che hanno il requisito della 
gratuità per il beneficiario, nonché l'autoconsumo di beni oggetto 
dell'impresa o strumentali. La diffusa consuetudine delle imprese di 
distribuire gratuitamente beni alla propria clientela ma anche, a 
fornitori, personale dipendente e collaboratori, specie nel periodo 
natalizio, pone il problema di dare una precisa definizione ed un 
corretto inquadramento ai fini delle imposte dirette ed indirette delle 
operazioni riguardanti gli omaggi.
            
            
Per individuare il corretto trattamento fiscale ai fini Iva e ai fini
 delle imposte sui redditi degli omaggi, è necessario identificare le 
diverse casistiche:
            
            - Omaggi di beni oggetto dell'attività propria dell'impresa
 - Omaggi di beni non oggetto dell'attività dell'impresa
 - Caratteristiche del soggetto ricevente (cliente/fornitori o dipendenti) 
 
            
            
  
            
             
  
            
            Omaggi di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa
  
            
            OMAGGI AI CLIENTI/FORNITORI
          
        La cessione di beni ai clienti ha come scopo principale quello 
di incentivare e pubblicizzare l'acquisto dei propri prodotti 
diffondendo al tempo stesso i prodotti aziendali per farne apprezzare le
 caratteristiche.
  
             
            
            Trattamento ai fini Iva
            Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, 
la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria 
dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, 
indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi. A norma 
dell'art.19-bis1, co. 1, lett. h), per i beni che costituiscono spese di
 rappresentanza di costo unitario superiore ad € 25,82 è posto il 
divieto oggettivo alla detrazione. 
            
            Pertanto, dal combinato disposto dagli articoli 2 e 19-bis1:
            
            - per i beni di costo unitario superiore ad €25,82  è prevista l' indetraibilità della relativa imposta, e la successiva cessione gratuita risulta essere non soggetta ad Iva;
 - per i beni di costo unitario non superiore ad €25,82  è prevista la detraibilità della relativa imposta, e la successiva cessione gratuita non è soggetta ad Iva. 
 
            
            Al fine di determinare gli acquisti qualificabili “spese di 
rappresentanza” si definisce nel seguito ciò che si intende quale spesa 
di rappresentanza: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. 19 novembre 
2008, sono definite spese di rappresentanza inerenti, sempreché 
effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e
 servizi:
            
            -  a titolo gratuito;
 - effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
 - il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in 
funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici 
economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di 
settore. 
 
            
            In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre
 a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una 
cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA 
applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto 
dall'art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72 in base al quale non 
costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di 
beni non oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a € 
25,82.
Da ciò consegue che all'atto della consegna dell'omaggio non è 
necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). 
E' comunque auspicabile l'emissione di un DDT con causale omaggio o di 
un altro tipo di documento, ad esempio Buono di consegna, in cui viene 
indicato il destinatario e di conseguenza provare il requisito di 
inerenza. 
            
            Caso di acquisto di una confezione di beni 
            
            Se l'omaggio è rappresentato da una confezione di beni, ai fini 
dell'individuazione del regime IVA applicabile, occorre avere riguardo 
al  costo dell'intera confezione, anziché al costo dei singoli beni. 
            
            Conseguentemente, in relazione all'acquisto di un cesto regalo di 
costo superiore a € 25,82, ancorché composto da beni di costo unitario 
inferiore a tale limite, la relativa IVA è indetraibile. Qualora la 
fattura sia riferita a beni o servizi soggetti ad aliquote diverse, 
nella stessa occorre indicare distintamente, secondo l'aliquota 
applicabile (art. 21 co. 3 del DPR 633/72):
            
            - la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione;
 - il corrispettivo e gli altri dati necessari per determinare la base imponibile;
 -  l'aliquota e l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile. 
 
            
            Caso di acquisto di alimenti e bevande 
            
            La detraibilità, per i beni di costo unitario non superiore a 25,82 
euro, vale anche nel caso in cui gli omaggi siano costituiti da alimenti
 e bevande (es. spumante, panettone, torrone, ecc.), tant'è che gli 
stessi, rientrando tra le spese di rappresentanza, sono assoggettati 
alla disciplina prevista dal citato art. 19-bis1 co. 1 lett. h), con la 
conseguente detraibilità dell'imposta per i beni di costo unitario non 
superiore a 25,82 euro; 
            
            Nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E l'Agenzia delle Entrate ha infatti
 specificato che, benché la lett. f) dell'art. 19-bis 1 preveda in 
generale l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di alimenti e 
bevande, è consentita la detrazione per detti beni di costo unitario non
 superiore a € 25,82 nel caso in cui gli stessi, destinati ad essere 
ceduti a titolo gratuito, rientrino fra le spese di rappresentanza per 
le quali trova applicazione la citata lett. h).
            
            Trattamento ai fini Ires/Irpef
            L'art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 dispone, innanzitutto, che “sono comunque deducibili  le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50,00 ”. Tale importo, così come espressamente modificato dall'art. 1, comma 33, lett. p), della legge n. 244/2007, deve considerarsi al lordo dell'Iva eventualmente indetraibile. 
            
            In particolare, l'IVA può essere detratta, nel caso in cui si tratti 
di beni non rientranti nell'attività propria d'impresa, soltanto per gli
 acquisti di omaggi di costo inferiore a 25,82 euro. Di conseguenza, per
 gli acquisti di valore superiore a tale limite l'IVA è indetraibile e 
deve essere sommata all'imponibile al fine di individuare il valore 
unitario dell'omaggio.
            
Pertanto, il costo dei beni distribuiti gratuitamente il cui prezzo è 
assoggettato ad IVA è, in ogni caso, integralmente deducibile ai fini 
delle imposte sul reddito soltanto ove l'imponibile IVA non sia 
superiore a:
- 48,08 euro, se l'aliquota IVA è pari al 4%;
- 45,45 euro, se l'aliquota IVA è pari al 10%;
- 41,67 euro, se l'aliquota IVA è pari al 20%. 
            
            La stessa C.M. 13 luglio 2009, n. 34/E, precisa che “nel caso di un 
omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito 
al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che 
lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi 
beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato 
come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro”. 
            
            Per quei  beni di valore unitario superiore a 50,00 euro , il comma 2 dell'art. 1 del Decreto stabilisce dei  limiti massimi di deducibilità delle
 spese di rappresentanza per le imprese calcolate in funzione del volume
 dei ricavi o degli altri proventi dell'attività caratteristica. 
            
            Il calcolo dell'importo massimo deducibile  si effettua applicando le seguenti percentuali:
            
            - 1,3 per cento dei ricavi ed altri proventi fino a 10 milioni di euro; 
 - 0,5 per cento  dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedete euro 10 milioni e fino a 50 milioni di euro ;
 - 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni . 
 
            
            OMAGGI AI DIPENDENTI
            
            Trattamento ai fini Iva
            I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai 
propri dipendenti non sono inerenti all'attività d'impresa e non possono
 nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di 
conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione 
gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi 
dell'art. 2 co. 2 n. 4) del DPR 633/72 
            
            Trattamento ai fini Ires/Irpef
            Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è deducibile dal reddito d'impresa
 ai sensi dell'art. 95, TUIR, secondo il quale sono comprese fra le 
spese per prestazioni di lavoro anche quelle sostenute in denaro o in 
natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
    Secondo quanto confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare
 22.10.2008, n. 59/E, le erogazioni liberali concesse i dipendenti:
            
            -  qualora siano in denaro concorrono, indipendentemente dal loro 
ammontare, alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono 
quindi assoggettate a tassazione;
 - qualora siano in natura (beni o servizi) non concorrono alla 
formazione del reddito se di importo non superiore ad € 258,23 nel 
periodo d'imposta. 
 
            
            Così, ad esempio, una strenna natalizia del valore globale di € 
180,00 è una spesa deducibile per il datore di lavoro e non concorre a 
formare il reddito in capo al dipendente.
            
            
  
  Omaggi di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa 
            
            OMAGGI AI CLIENTI/FORNITORI
        
    Trattamento ai fini Iva
            La distinzione tra beni oggetto e non oggetto dell'attività, 
continua ad avere rilevanza ai fini IVA nel caso della cessione 
gratuita. La cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività 
costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, a meno che l'imposta 
relativa all'acquisto non sia stata detratta.
    Questo significa che l'Iva sui beni rientranti nella propria attività è sempre detraibile , ma la cessione anche a titolo gratuito (omaggio) costituisce sempre cessione di beni rilevante ai fini IVA e deve essere fatturata con le seguenti modalità:
            
            - Autofattura per ogni singola cessione o per tutte quelle del mese con l'indicazione del: 
    - prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o 
di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali 
operazioni; 
    - aliquota iva 
    - annotazione "autofattura per omaggi" 
    L'autofattura va annotata nel registro fatture emesse.  
            
            In alternativa
            
            - Tenuta Registro omaggi dove va indicato: 
    - prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o 
di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali 
operazioni; 
    - imposta iva distinta per aliquote 
    Il totale del registro va riportato nel registro fatture emesse entro il termine per effettuazione liquidazioni.  
            
            Oppure
            
            - Normale fattura in cui esercitare o meno il diritto di rivalsa 
secondo l'articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/72. Se viene esercitata la 
rivalsa chi riceve l'omaggio potrà portarla in detrazione, salvo che 
l'importo sia oggettivamente indetraibile. 
 
            
            Trattamento ai fini Ires/Irpef
            Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano 
tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, TUIR in 
base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni 
tra beni oggetto e non oggetto dell'attività dell'impresa. Di 
conseguenza, risultano applicabili le stesse regole illustrate con 
riferimento agli omaggi fatti ai clienti di beni non oggetto 
dell'attività. 
            
            OMAGGI AI DIPENDENTI 
            
            Trattamento ai fini Iva
            L'Iva sui beni rientranti nella propria attività è sempre 
detraibile, salvo nel caso in cui si sia scelto di non detrarre l'IVA 
sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione 
gratuita. 
            
            Trattamento ai fini Ires/Irpef
            Anche nel caso degli omaggi relativi ai beni oggetto dell' 
attività il relativo costo, qualora si tratti di beni da omaggiare ai 
dipendenti, rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro deducibile.
            
            
  Trattamento fiscale degli Omaggi - Tabella riepilogativa
            
            
    
        
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                   OMAGGI DI   BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’ 
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                   Omaggi ai Clienti/Fornitori 
             | 
            
            
                  
                   ai fini IVA 
             | 
            
            
                  
                   Ai fini   IRPEF/IRES 
             | 
        
        
            | 
            
                  
                   Iva detraibile se costo unitario non > a euro 25,82 
             | 
            
            
                  
                   Cessione esclusa da Iva 
             | 
            
            
                  
                   Deducibilità del costo per intero nell’esercizio se di valore unitario   non > a euro 50,00 
             | 
        
        
            | 
            
                  
                   Iva indetraibile se costo unitario è > a euro 25,82 
             | 
            
            
                  
                   Deducibilità nel limite dell’importo massimo deducibile nell’anno 
            
                  
                  (1,3% dei ricavi ed altri 
proventi fino a 10 milioni di euro; 0,5% dei   ricavi ed altri proventi 
per la parte eccedete euro 10 milioni e fino a 50   milioni di euro; 
0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro   50 
milioni) 
             | 
        
        
            | 
            
                  
                   Omaggi ai Dipendenti 
             | 
            
            
                  
                   Iva indetraibile per mancanza di inerenza 
             | 
            
            
                  
                   Cessione esclusa da Iva 
             | 
            
            
                  
                   Deducibilità del costo per intero nell’esercizio 
             | 
        
        
            | 
            
                  
                   OMAGGI DI   BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA’ 
             | 
        
        
            | 
            
                  
                   Omaggi ai Clienti/Fornitori 
             | 
            
            
                  
                   ai fini IVA 
             | 
            
            
                  
                   Ai fini   IRPEF/IRES 
             | 
        
        
            | 
            
                  
                   Iva detraibile 
            
                  
                  (salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non   assoggettare ad Iva la cessione gratuita) 
             | 
            
            
                  
                   Cessione Imponibile Iva 
            
                  
                  (salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non   assoggettare ad Iva la cessione gratuita) 
             | 
            
            
                  
                   Deducibilità del costo per intero nell’esercizio se di valore unitario   non > a euro 50,00 
             | 
        
        
            | 
            
                  
                   Deducibilità nel limite dell’importo massimo deducibile nell’anno 
            
                  
                  (1,3% dei ricavi ed altri 
proventi fino a 10 milioni di euro; 0,5% dei   ricavi ed altri proventi 
per la parte eccedete euro 10 milioni e fino a 50   milioni di euro; 
0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro   50 
milioni) 
             | 
        
        
            | 
            
                  
                   Omaggi ai Dipendenti 
             | 
            
            
                  
                   Iva detraibile 
            
                  
                  (salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non   assoggettare ad Iva la cessione gratuita) 
             | 
            
            
                  
                   Cessione Imponibile Iva 
            
                  
                  (salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non   assoggettare ad Iva la cessione gratuita) 
             | 
            
            
                  
                   Deducibilità del costo per intero nell’esercizio 
             |