11/12/2009

Immobili all'estero (anche in multiproprietà).

Il provvedimento denominato scudo fiscale, e le relative circolari emanate, propongono la necessità di fornire alcune precisazioni.

Sovente infatti capita che il legislatore fiscale, per contrastare fenomeni quali riciclaggio, esportazione non dichiarata di valuta, ecc … , predisponga norme che vanno a riguardare anche chi, sicuramente in buona fede, non pensava di dovervi prestare attenzione.

Tanto premesso è ovvio che quanto segue può non riguardare tutti i destinatari della presente, considerato però che potrei essere all'oscuro dell'esatta situazione di ognuno di voi, continuerete solo se interessati.

 

Il caso che voglio qui approfondire riguarda il possesso di immobili all'estero, detenuti anche con il sistema di quote di multiproprietà.

Fino a quest'anno, dichiarazione Unico PF (o 730) 2009 per il 2008, dovevano essere dichiarati nel quadro RW allegato a Unico PF gli immobili posseduti all'estero alla data del 31/12/2008, soltanto se essi venivano tassati nello stato estero.

Se prendiamo ad esempio una multiproprietà in Francia, secondo la legge francese essa non è tassata in base alle imposte sui redditi, per cui è chiaro che anche in Italia non doveva essere dichiarata.
Se però la multiproprietà fosse stata affittata in Francia, sarebbe stata tassata in Francia e quindi avrebbe dovuto essere tassata anche in Italia con la relativa dichiarazione dei redditi, scomputando dalle imposte italiane quelle già pagate all'estero.
Con molta chiarezza in questi giorni l'Agenzia delle Entrate ha dato una risposta ufficiale su questi problemi : "Se gli immobili non sono produttivi di reddito non devono essere indicati nel quadro RW" ( come il caso della Francia, ma anche della Danimarca, Gran Bretagna, Portogallo, Russia e Stati Uniti).

Dall'anno prossimo però, per evitare sviste (e soprattutto per sanzionare pesantemente gli sbadati), la normativa cambia, anzi peggiora; infatti non varrà più il principio della tassazione nel paese estero per avere l'obbligo di compilazione del quadro RW, ma anche coloro che prima non erano tenuti, dal 2010 dovranno obbligatoriamente indicare nel quadro RW la proprietà di immobili all'estero, se detenuti alla fine del periodo d'imposta (31/12), e se di importo superiore a 10.000 euro (fino all'anno scorso era 12.500). E questo adempimento andrà rispettato ogni anno !

Le sanzioni per la mancata presentazione del quadro RW vanno dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati. In aggiunta è prevista la confisca di beni di corrispondente valore. Le sanzioni in parola, solo per il 2008 (dichiarazione 2009) sono state incrementate per invogliare gli interessati ad accedere alla sanatoria (scudo fiscale).

Per concludere segnalo la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa di quella già presentata quest'anno, entro 90 giorni dal termine del 30/09, ovvero entro il 29/12/2009, al fine di allegare il famigerato quadro RW, per dichiarare il possesso alla data del 31/12/2008 di attività finanziarie di importo superiore a 12.500 euro. In questo caso la regolarizzazione sana anche l'omissione degli anni precedenti, e la sanzione da versare è di soli 21 euro.

Non necessitano di presentare alcunché i soggetti che detengono immobili, anche in multiproprietà, in Stati che non ne prevedono la tassazione come Francia, ecc … mentre anche costoro, dall'anno prossimo, saranno obbligati a dichiararli nel quadro RW (coloro che utilizzano il modello 730 possono adempiere con una separata dichiarazione Unico PF contenente il solo modello RW).


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Studio  dott. Simonini   ragioniere - dottore in economia - tributarista certificato UNI 11511:2013

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